[A] Sul valore da attribuire alle modifiche apportate ai contratti d’Appalto pubblico in assenza della forma scritta ed agli ordini disposti solo oralmente dai rappresentanti della Stazione Appaltante. [B] Sul soggetto sul quale ricade l’onere probatorio in relazione a fatti negativi e positivi ai sensi dell’art. 2697 c.c. nel giudizio sulla fase esecutiva dell’appalto pubblico. [C] Sulla (im)possibilità di agire in via surrogatoria nei confronti dell’Ente Locale ove sia stata esperita in giudizio l’azione ex art. 2041 c.c. in assenza dei presupposti richiesti per la domanda di arricchimento senza causa per essere insorto il rapporto obbligatorio nei confronti del funzionario che abbia consentito una prestazione in assenza di un valido accordo contrattuale in materia di Appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni mutamento del contratto d’appalto deve essere fatto per iscritto in quanto deve essere conosciuto ed accettato dalla stazione appaltante e dall’appaltatore e gli eventuali ordini che vengono disposti solo oralmente non hanno alcun v...